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Sismabonus 2024

E’ riconosciuta una detrazione fiscale del 50% per le spese riguardanti interventi che non comportano un miglioramento di classe sismica, con un limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare e la detrazione potrà essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. Dal 1° gennaio 2025 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di 48mila euro.

Sismabonus 2024 al 70/85%

Fino al 31 dicembre 2024, per gli interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017  riferiti a costruzioni adibite a abitazione ed a attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, sono previste le seguenti agevolazioni:

  • detrazione del 50% per le singole unità immobiliari;

  • detrazione del  70% per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore;

  • detrazione del  80% per le singole unità immobiliari, se si passa a 2 classi di riferimento;

  • detrazione del  75% per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore;

  • detrazione del  85% per gli edifici condominiali, se si passa a 2 classi di rischio inferiori.

Per ciascuna unità immobiliare è previsto un limite di spesa pari a 96mila euro, mentre per gli edifici condominiali il limite di spesa dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e per tutti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. La detrazione potrà essere suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.

Pertanto, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione verrà calcolata su un importo massimo di spesa di 768.000 euro. Tale cifra è data dalla somma del massimale di spesa con il numero delle unità che vanno a comporre il condominio: 96.000 (massimale di spesa) x 8 (numero delle unità). Tuttavia, è importante chiarire che ogni condòmino in base ai millesimi di proprietà a lui attribuiti o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea, potrà ottenere un importo massimo di spesa  superiore al limite di 96mila euro.

Sono ricomprese, nell’agevolazione:

  • le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

  • le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Super-Sismabonus 2024: fino all’85% per interventi congiunti sismici ed energetici

Per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile utilizzare il bonus in esame con la detrazione del Superbonus.

Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, infatti, sono interventi “trainanti” che possono fruire del SuperBonus senza dover essere abbinati ad altri interventi

Il Super-SismaBonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riduzione del rischio sismico nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Possono fruire del Super-SismaBonus gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati:

  • dai condomini

  • da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini)

  • dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale

La detrazione Super-Bonus spetta nella misura del:

  • 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024

  • 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro, importo moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Nel caso in cui gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali siano combinati con lavori di riqualificazione energetica che coinvolgono almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, vengono riconosciuti ulteriori incentivi:

  • detrazione dell‘80% se determinano il passaggio di una classe di rischio inferiore

  • detrazione dell’85% se gli interventi permettono all’edificio di ottenere 2 classi di rischio inferiore

In questa circostanza particolare, la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio. Questa somma può essere ripartita in 10 quote annuali.

Tali condizioni di detrazione si applicano agli edifici condominiali situati nei Comuni che rientrano nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Inoltre, è necessario che i lavori siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica dell’edificio.

Sismabonus acquisti

Per tutti gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, l’acquirente dell’immobile ricostruito può usufruire della detrazione relativa all’acquisto di abitazioni soggette a demolizione e ricostruzione situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Potrà detrarre una parte del prezzo di acquisto, fino al 85% con un limite di spesa di 96.000 euro. In particolare:

  • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;

  • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Leggi l’approfondimento sul Sismabonus acquisti

Cessione del credito e sconto in fattura

In merito alla cessione del credito e allo sconto in fattura,  l’art. 121 del D.L. 34/2020 si applica con le limitazioni imposte dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024.

Ad oggi, è possibile usufruire dell’opzioni sopraindicate a condizione che:

  • entro la data di entrata in vigore del D.L.11/2023 siano state presentate la delibera assembleare e CILAS;

  • alla data del 30 marzo 2024 risulti presentata la CILAS e, per i condomini, adottata la delibera di approvazione dei lavori e presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

Comunicazione e visto di conformità

I dati relativi all’opzione devono essere trasmessi esclusivamente tramite procedura telematica accessibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Essa si applica sia agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari sia a quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici. E’ sempre possibile rivolgersi professionisti abilitati che rilasciano il visto di conformità, conformemente a quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, relativo alla comunicazione dell’opzione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Questa comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese per cui viene esercitata l’opzione.

Nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito, dovrà soddisfare non solo gli adempimenti generalmente richiesti per usufruire delle detrazioni, ma anche acquisire i documenti indicati di seguito:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;

  • asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, sull’efficacia degli interventi, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58. Questi professionisti devono attestare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, attestando i requisiti tecnici in base al progetto e alla sua effettiva realizzazione

Sismabonus 2024: documenti da conservare

Per usufruire del bonus in esame è importante conservare tutta la documentazione adeguata, tra cui:

  • abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;

  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;

  • bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);

  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;

  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta;

  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;

  • atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

  • copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato e dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista;

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

Sismabonus 2024: guide e software online

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